Dazi doganali e IVA sui veicoli importati in Svizzera: tutto quello che c’è da sapere

Importare un veicolo in Svizzera può essere un buon affare – a
condizione di conoscere le tasse che si applicano davvero. Dal 1°
gennaio 2024 sui veicoli non ci sono più dazi doganali,
e la sanzione CO₂ riguarda solo i veicoli nuovi o quasi
nuovi
. Restano l’imposta federale sugli autoveicoli (4 %), l’IVA
(8,1 %) e alcuni emolumenti. Questa guida spiega ogni voce, il suo
importo e il suo calcolo, con esempi ricalcolati.

Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2026

Dazi doganali e IVA per l’importazione di veicoli in Svizzera

Panoramica delle tasse
all’importazione

Quando importate un veicolo in Svizzera (nuovo o usato), ecco cosa
riscuotono la dogana e le autorità federali:

Tassa Aliquota Base di calcolo / condizione
Dazi doganali CHF 0 Aboliti dal 1° gennaio 2024, qualunque sia l’origine del
veicolo
Imposta federale sugli autoveicoli 4 % Valore del veicolo (automobili, minibus e autofurgoni fino a
1 600 kg; non i motoveicoli)
IVA (imposta sull’importazione) 8,1 % Valore del veicolo + spese di trasporto fino in Svizzera + imposta
del 4 %
Sanzione CO₂ CHF 95 per grammo di superamento (2025 e 2026) Solo veicoli nuovi o quasi nuovi (vedi sezione
4)
Rapporto di perizia mod. 13.20 A CHF 20 Prova dell’imposizione rilasciata dall’ufficio doganale

Importante: l’imposta del 4 % e l’IVA si applicano
sia ai veicoli nuovi sia a quelli usati. La sanzione CO₂, invece, non
colpisce le occasioni immatricolate all’estero da più di 12 mesi (o da
più di 6 mesi con oltre 5 000 km). Solo il regime delle masserizie
di trasloco
permette un’esenzione completa dall’imposta e
dall’IVA (vedi più avanti).


1. I dazi doganali: CHF 0 dal 2024

Fino a fine 2023 la dogana riscuoteva un dazio in base al peso
(nell’ordine di CHF 12-15 per 100 kg) sui veicoli che non potevano
provare l’origine europea. Non è più così: con l’abolizione dei
dazi doganali sui prodotti industriali
entrata in vigore il
1° gennaio 2024, i veicoli (capitolo 87 della tariffa
doganale) sono importati in esenzione da dazio,
qualunque sia la loro origine – Germania, Francia, Italia, ma anche Stati
Uniti o Giappone.

Tipo di veicolo Dazio doganale dall’1.1.2024
Automobile CHF 0
Moto CHF 0
Veicolo commerciale leggero (< 3,5 t) CHF 0
Veicolo elettrico CHF 0

Conseguenza pratica: il modulo EUR.1 o la
dichiarazione d’origine su fattura, un tempo richiesti per beneficiare
dell’esenzione «origine UE», non servono più a nulla per un veicolo che
resta in Svizzera. Inutile chiederli al venditore.


2. L’imposta federale
sugli autoveicoli (4 %)

Principio

L’imposta sugli autoveicoli è una tassa federale del 4 %
sul valore del veicolo, riscossa dall’UDSC al momento dell’importazione.
Riguarda le automobili (qualunque sia il peso), i
minibus e gli autofurgoni con un peso
unitario non superiore a 1 600 kg. I motoveicoli non vi sono
assoggettati
. Dal 1° gennaio 2024 anche i
veicoli elettrici pagano il 4 % (il Consiglio federale ha abolito la
loro esenzione).

Base di calcolo

Situazione Base di calcolo
Veicolo nuovo Prezzo fatturato
Veicolo usato Prezzo d’acquisto reale (fattura o contratto di vendita)
Acquisto da privato La dogana può stimare il valore se il prezzo indicato appare
anormalmente basso o non è documentato

Esempio (cambio indicativo 1 EUR ≈ CHF 0,95)

Veicolo Prezzo d’acquisto Imposta sugli autoveicoli (4 %)
VW Golf usata (EUR 18’000) CHF 17’100 CHF 684
BMW X3 usata (EUR 32’000) CHF 30’400 CHF 1’216
Mercedes Classe C nuova (EUR 45’000) CHF 42’750 CHF 1’710
Moto usata (EUR 8’000) CHF 7’600 CHF 0 (motoveicolo non assoggettato)

3. L’IVA all’importazione (8,1 %)

Principio

L’IVA svizzera dell’8,1 % si applica sul valore del
veicolo aumentato delle spese di trasporto fino al luogo di
destinazione in Svizzera e dell’imposta del 4 %
. Gli importi in
valuta estera sono convertiti al corso doganale del giorno.

Base di calcolo

Base IVA = Prezzo d'acquisto + Spese di trasporto (se presenti) + Imposta sugli autoveicoli (4 %)
IVA = Base IVA × 8,1 %

Esempio completo

Per una VW Golf usata acquistata in Germania a EUR 18’000 (≈ CHF
17’100) e riportata su strada dall’acquirente (nessuna fattura di
trasporto):

Voce Importo
Prezzo d’acquisto CHF 17’100
Dazi doganali CHF 0
Imposta sugli autoveicoli (4 %) CHF 684
Base IVA CHF 17’784
IVA (8,1 %) CHF 1’440

IVA del Paese d’acquisto

Un privato non «recupera» da sé l’IVA estera. In pratica si
presentano due casi:

Venditore IVA del Paese d’acquisto Cosa succede
Professionista in regime ordinario (veicolo nuovo o usato «IVA
esposta»)
19 % DE / 20 % FR / 22 % IT Il venditore può fatturare senza IVA per
l’esportazione (spesso contro una cauzione rimborsata su presentazione
della prova d’esportazione)
Professionista in regime del margine (usato corrente) Inclusa nel prezzo, non recuperabile Pagate l’IVA svizzera in più: confrontate bene i prezzi finali
Privato Nessuna IVA Si applica solo l’IVA svizzera dell’8,1 %

Calcolo delle tasse doganali e IVA per un veicolo importato

4. La sanzione CO₂: solo per i veicoli nuovi o
quasi nuovi

Principio

Dal 2012 la Svizzera applica alle automobili (e agli autofurgoni e
trattori a sella leggeri) immatricolate per la prima volta
prescrizioni sulle emissioni di CO₂. Quando un privato importa da sé un
veicolo, è considerato piccolo importatore: l’obiettivo e
la sanzione sono calcolati individualmente per il suo
veicolo
, senza possibilità di compensazione con altre auto.

Quali veicoli sono
interessati?

Situazione del veicolo importato Sanzione CO₂?
Nuovo (mai immatricolato)
Immatricolato all’estero da meno di 6 mesi
Immatricolato all’estero da 6 a 12 mesi e meno di 5 000 km
Immatricolato all’estero da più di 6 mesi e più di
5 000 km
No
Immatricolato all’estero da più di 12 mesi No
Motoveicolo No (non soggetto alle prescrizioni CO₂)

In altre parole: la stragrande maggioranza delle
occasioni acquistate in Germania, Francia o Italia non paga
alcuna sanzione CO₂
. Il tema riguarda solo i veicoli nuovi, le
auto dimostrative e le «occasioni» di pochi mesi con basso
chilometraggio.

Valore obiettivo e tariffa

Periodo Valore obiettivo (automobili, WLTP) Sanzione per grammo di superamento
2025 – 2029 93,6 g CO₂/km CHF 95 (anni di riferimento 2025 e 2026)
Dal 2030 49,5 g CO₂/km Fissata dal Consiglio federale

Attenzione: l’obiettivo individuale del vostro
veicolo è adeguato in funzione del suo peso a vuoto
rispetto al peso medio del parco. Un veicolo pesante ha un obiettivo un
po’ più alto, uno leggero un obiettivo più basso – un’auto può quindi
essere sanzionata anche se emette meno di 93,6 g/km. Solo lo strumento di calcolo
dell’UFE
fornisce l’importo esatto.

Calcolo della sanzione

Sanzione = (Emissioni CO₂ WLTP del veicolo − Obiettivo individuale) × CHF 95

Illustrazione: un SUV nuovo che emette 175 g/km con
un obiettivo individuale di 100 g/km lo supera di 75 g → sanzione di
75 × 95 = CHF 7’125, da pagare prima
dell’immatricolazione. Lo stesso modello acquistato usato, immatricolato
in Germania da 18 mesi: CHF 0.

Quando e come si paga la
sanzione?

La sanzione non è riscossa in dogana e non viene
fatturata a posteriori. Per un veicolo soggetto, il piccolo importatore
deve, prima della prima immatricolazione:

  1. registrare il veicolo nel portale «Importazione di veicoli»
    dell’USTRA (fahrzeugimport.astra.admin.ch);
  2. richiedere l’attestazione CO₂ all’UFE
    e pagare l’eventuale sanzione;
  3. presentare l’attestazione al Servizio cantonale della
    circolazione
    , che la esige insieme al modulo 13.20 A per
    immatricolare il veicolo.

Alternativa: cedere le emissioni del veicolo a un grande importatore
(tramite una «borsa CO₂»), il che può ridurre la sanzione o persino dare
diritto a un bonus per un veicolo molto efficiente.


5. Altre spese

Spese amministrative e
tecniche

Voce Costo
Rapporto di perizia mod. 13.20 A (prova dell’imposizione, rilasciato
dalla dogana)
CHF 20
Collaudo tecnico (controllo cantonale) CHF 50-150
Immatricolazione e targhe CHF 50-150 (secondo il Cantone)
Targhe provvisorie estere + assicurazione CHF 30-100
Certificato di conformità (COC) se mancante Variabile secondo il costruttore

Trasporto del veicolo

Modalità di trasporto Costo stimato
Guidare da sé (targhe provvisorie) CHF 30-100 (targhe + assicurazione) + carburante
Rimorchio / bisarca CHF 200-500
Trasporto professionale CHF 500-1’500 (entra nella base IVA)

Esempi completi:
costo totale d’importazione

Ipotesi: veicoli usati immatricolati all’estero da più di 12 mesi
(quindi senza sanzione CO₂), riportati su strada
dall’acquirente, cambio indicativo 1 EUR ≈ CHF 0,95, collaudo +
immatricolazione CHF 200.

Esempio 1: VW Golf
usata dalla Germania

Voce Importo
Prezzo d’acquisto (EUR 18’000) CHF 17’100
Dazi doganali CHF 0
Imposta sugli autoveicoli (4 %) CHF 684
IVA (8,1 % su 17’784) CHF 1’440
Sanzione CO₂ (usato > 12 mesi) CHF 0
Modulo 13.20 A CHF 20
Collaudo + immatricolazione CHF 200
Totale tasse e spese CHF 2’344
Prezzo totale (veicolo + tasse) CHF 19’444

Esempio 2: BMW X3 usata
dalla Germania

Voce Importo
Prezzo d’acquisto (EUR 32’000) CHF 30’400
Dazi doganali CHF 0
Imposta sugli autoveicoli (4 %) CHF 1’216
IVA (8,1 % su 31’616) CHF 2’561
Sanzione CO₂ (usato > 12 mesi) CHF 0
Modulo 13.20 A CHF 20
Collaudo + immatricolazione CHF 200
Totale tasse e spese CHF 3’997
Prezzo totale (veicolo + tasse) CHF 34’397

Esempio 3: Tesla
Model 3 usata dalla Francia

Voce Importo
Prezzo d’acquisto (EUR 25’000) CHF 23’750
Dazi doganali CHF 0
Imposta sugli autoveicoli (4 %, dal 2024 anche per gli
elettrici)
CHF 950
IVA (8,1 % su 24’700) CHF 2’001
Sanzione CO₂ CHF 0
Modulo 13.20 A CHF 20
Collaudo + immatricolazione CHF 200
Totale tasse e spese CHF 3’171
Prezzo totale (veicolo + tasse) CHF 26’921

Esempio 4: moto usata
dalla Germania

Voce Importo
Prezzo d’acquisto (EUR 8’000) CHF 7’600
Dazi doganali CHF 0
Imposta sugli autoveicoli CHF 0 (motoveicoli non assoggettati)
IVA (8,1 % su 7’600) CHF 616
Sanzione CO₂ CHF 0
Modulo 13.20 A CHF 20
Collaudo + immatricolazione CHF 200
Totale tasse e spese CHF 836
Prezzo totale (veicolo + tasse) CHF 8’436

Conclusione: per un usato contate circa il
12,5 % di tasse (4 % + 8,1 % sul totale) più CHF 200-300
di spese fisse. Per una moto circa l’8,1 %. La sanzione CO₂ cambia le
carte in tavola solo per i veicoli nuovi o di pochi mesi.


Esenzione: il
regime delle masserizie di trasloco

Se trasferite il vostro domicilio in Svizzera, il vostro veicolo può
essere importato in esenzione da tributi come masserizia di
trasloco:

Condizione Requisito
Uso personale all’estero Da almeno 6 mesi prima del trasloco (da provare
con la licenza di circolazione estera o altri documenti)
Trasloco effettivo Trasferimento del domicilio in Svizzera
Uso dopo l’importazione Dovete continuare a utilizzare il veicolo personalmente; in caso di
cessione rapida a terzi i tributi possono essere richiesti (informatevi
presso l’UDSC prima di vendere)
Dichiarazione Modulo 18.44 al primo passaggio del confine, presso un ufficio
doganale occupato

Risparmio: l’esenzione copre l’imposta sugli
autoveicoli (4 %) e l’IVA (8,1 %). Un veicolo usato da meno di 6 mesi
può circolare non sdoganato con un’autorizzazione doganale (mod. 15.30)
per al massimo 2 anni, poi deve essere sdoganato o riesportato. La
sanzione CO₂ si pone solo se il veicolo è nuovo o quasi nuovo ai sensi
della sezione 4.


La procedura
d’importazione passo dopo passo

1. Prima dell’acquisto

  • Calcolare il costo totale (prezzo + 4 % + 8,1 % +
    spese) per verificare la convenienza
  • Verificare la data di prima immatricolazione e il
    chilometraggio
    : oltre 12 mesi (o 6 mesi e 5 000 km), nessuna
    sanzione CO₂
  • Assicurarsi che il veicolo sia omologabile in
    Svizzera (COC o approvazione del tipo)

2. All’acquisto

  • Ottenere la fattura d’acquisto o il contratto di
    vendita
  • Ottenere la licenza di circolazione estera e, se
    possibile, il COC
  • Richiedere le targhe provvisorie per il trasporto
    (o organizzare un trasporto)

3. Al confine svizzero

  • Presentarsi all’ufficio doganale (o dichiarare
    online tramite e-dec web) con il veicolo e tutti i documenti
  • Pagare l’imposta sugli autoveicoli (4 %) e
    l’IVA (8,1 %) – nessun dazio doganale
  • Ricevere il rapporto di perizia 13.20 A (CHF 20),
    ora disponibile anche in versione digitale tramite Stadi

4. Dopo il confine

  • Se il veicolo è nuovo o quasi nuovo: ottenere l’attestazione
    CO₂
    (portale USTRA / UFE) e pagare l’eventuale sanzione
  • Far collaudare il veicolo al controllo cantonale
    (collaudo tecnico)
  • Far immatricolare il veicolo presso il Servizio della
    circolazione
    del vostro Cantone con il 13.20 A
  • Stipulare un’assicurazione RC svizzera e ricevere le
    targhe definitive

Strumenti e calcolatori
utili

Strumento Descrizione
Strumento
di calcolo UFE per piccoli importatori
Calcola la sanzione CO₂ esatta di un veicolo nuovo o quasi
nuovo
USTRA —
Importazione di veicoli
Portale di notifica dei veicoli soggetti alle prescrizioni CO₂
UDSC
— Importazione definitiva in Svizzera
Pagina ufficiale della dogana svizzera (tributi, e-dec web,
13.20 A)
Calcolatore
d’importazione Swiss Calculator
Stima rapida del costo totale (da confrontare con le fonti
ufficiali)

FAQ: dogana, IVA e tasse
all’importazione

Ci sono ancora dazi doganali su un’auto importata in
Svizzera?

No. Dal 1° gennaio 2024 i dazi doganali sui prodotti industriali,
veicoli compresi, sono aboliti per qualsiasi origine. Non serve alcuna
prova d’origine (EUR.1).

Quali tasse si pagano in dogana per un’auto usata?

L’imposta federale sugli autoveicoli del 4 % sul valore del veicolo,
poi l’IVA dell’8,1 % sul valore aumentato delle spese di trasporto e
dell’imposta del 4 %, più CHF 20 per il rapporto di perizia 13.20 A. In
totale circa il 12,5 % del prezzo d’acquisto.

Un’auto usata importata paga la sanzione CO₂?

No, se è stata immatricolata all’estero più di 12 mesi prima della
dichiarazione doganale, o più di 6 mesi con oltre 5 000 km. La sanzione
riguarda solo i veicoli nuovi o quasi nuovi.

Quanto costa la sanzione CO₂ e quando si paga?

CHF 95 per grammo di CO₂/km oltre l’obiettivo individuale del veicolo
(anni di riferimento 2025 e 2026; valore obiettivo di 93,6 g/km dal 2025
al 2029, 49,5 g/km dal 2030). Si paga prima della prima
immatricolazione, tramite l’attestazione USTRA/UFE richiesta dal Servizio
della circolazione.

Le moto pagano l’imposta sugli autoveicoli del 4 %?

No. L’imposta del 4 % riguarda solo automobili, minibus e autofurgoni
fino a 1 600 kg. Una moto importata paga solo l’IVA dell’8,1 % e il
modulo 13.20 A.

Si può importare la propria auto senza tasse traslocando
in Svizzera?

Sì, come masserizia di trasloco, se trasferite il domicilio in
Svizzera e avete usato il veicolo personalmente all’estero da almeno 6
mesi. L’imposta del 4 % e l’IVA sono allora esentate (modulo 18.44 al
confine).


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Fonti: UDSC
— Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali dall’1.1.2024
,
UDSC
— Importazione definitiva in Svizzera (tributi, 13.20 A)
, UDSC —
Imposta sugli autoveicoli
, UDSC
— Trasloco: veicoli
, UFE
— Calcolo delle sanzioni automobili
, UFE —
Domande e risposte (95 CHF/g, 93,6 g/km, esenzioni)
, USTRA —
Importazione di veicoli
, SCAN
Neuchâtel — Veicoli importati (FR)
, TCS
— Importazione diretta di auto


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